Amministrazione e bilancio 29 Dicembre 2025

Disciplina degli errori contabili dopo il decreto correttivo

Il D.Lgs. 192/2025 ha ridefinito la disciplina della correzione degli errori contabili, limitando l’efficacia automatica alle sole poste non rilevanti e introducendo condizioni temporali e soggettive più stringenti. Le novità dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1.01.2025.

Il D.Lgs. 18.12.2025 n. 192 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.12.2025 ed entrato in vigore il 20.12.2025) interviene in modo incisivo sulla disciplina della correzione degli errori contabili ai fini fiscali, con impatti rilevanti per i soggetti Ires e Irap che redigono il bilancio sottoposto a revisione legale. L’art. 4 del decreto riscrive le regole in materia, abrogando il precedente regime semplificato e circoscrivendo l’efficacia fiscale automatica delle correzioni a condizioni ben più restrittive, sia sotto il profilo oggettivo che temporale.

La principale novità consiste nella netta distinzione tra errori contabili “rilevanti” e “non rilevanti”. Secondo il principio contabile OIC 29, un errore deve considerarsi “rilevante” se, singolarmente o insieme ad altri, può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio; la rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore e va valutata caso per caso, anche in base alle circostanze specifiche. Non esistendo una soglia quantitativa normativa, la valutazione della rilevanza assume carattere soggettivo e richiede un’attenta analisi, supportata dalla documentazione e dal coinvolgimento del revisore legale, il cui ruolo diventa quindi centrale nel motivare e giustificare la qualificazione dell’errore. In caso di contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la documentazione a supporto della scelta operata in bilancio sarà determinante per sostenere la posizione del contribuente.
La disciplina introdotta dal D.Lgs. 192/2025 prevede che solo la correzione di errori non rilevanti possa produrre effetti fiscali automatici, senza la necessità di presentare dichiarazioni integrative. Viceversa, per gli errori rilevanti resta ferma la necessità di ricorrere alle dichiarazioni integrative, secondo le regole e i termini ordinari. La distinzione tra errori “rilevanti” e “non rilevanti”, quindi, non è solo formale ma sostanziale, poiché determina la possibilità o meno di accedere al regime semplificato di riconoscimento fiscale.

Un ulteriore elemento di restrizione riguarda il profilo temporale: la correzione automatica è ammessa solo se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso o avrebbe dovuto essere rilevato. In concreto, ciò significa che: nel bilancio 2025 potranno essere corretti con effetto fiscale automatico solo errori commessi nel 2024; viceversa, per errori relativi al 2023 o a esercizi precedenti, la disciplina prevede il ritorno al regime previgente, con la necessità di presentare dichiarazioni integrative per ravvedimento o a favore. Questo vincolo temporale estremamente stringente impone alle imprese e ai professionisti una tempestiva individuazione e correzione degli errori, pena la perdita del beneficio della procedura semplificata.
La disciplina è applicabile esclusivamente ai soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. Sono quindi escluse le imprese che adottano la revisione su base volontaria, a differenza di quanto previsto dal regime precedente. Inoltre, l’efficacia fiscale automatica della correzione è esclusa se la stessa avviene dopo l’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui la società abbia avuto formale conoscenza. Tuttavia, la combinazione tra il termine temporale ristretto e la necessità di intervenire prima di eventuali controlli rende questa ipotesi residuale nella pratica.
Per quanto riguarda l’Irap, oltre alle condizioni previste per l’Ires, è richiesto che il valore della produzione netta sia positivo sia nell’esercizio in cui è commesso l’errore sia in quello in cui si effettua la correzione, anche al netto degli effetti della rettifica. In caso contrario, la correzione non potrà produrre effetti fiscali automatici e sarà necessario ricorrere alle dichiarazioni integrative.

Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la posizione degli aggiustamenti da transfer pricing. Il decreto, in linea con la relazione ministeriale, esclude espressamente questi aggiustamenti dal novero degli errori contabili, in quanto la loro contabilizzazione tardiva deriva da elementi sopravvenuti e non da errori secondo i principi contabili. Solo in presenza di errori materiali o negligenze nella raccolta dei dati, tali rettifiche potranno rientrare nella disciplina degli errori contabili, con applicazione delle nuove regole restrittive.