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Lavoro
19 Ottobre 2023
Disciplina del lavoro subordinato nella riforma del lavoro sportivo
Nel quadro della riforma del lavoro sportivo ex D.Lgs. 36/2021, la disciplina del lavoro subordinato sveste gli abiti della previgente L. 91/1981, mantenendone quelle caratteristiche che la titolano di specialità, in particolar modo nel settore professionistico.
Parlando di subordinazione, la nostra disamina non può che partire dal raccordo della definizione civilistica di lavoratore subordinato ex art. 2094 c.c., ovvero di “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”, con quella di lavoratore sportivo ex art. 25 D.Lgs. 36/2021:
chi: il lavoratore sportivo è colui che svolge una prestazione in qualità di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara o qualsiasi altro soggetto tesserato che svolge mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva;
mediante retribuzione: la prestazione sportiva dev’essere remunerata (sinallagma contrattuale) con riferimento alle misure tabellari stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro o dagli accordi delle Federazioni Sportive;
collaborare: l’apporto professionale a titolo di prestazione lavorativa ha ad oggetto l’esercizio dell’attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria;
alle dipendenze e sotto la direzione: la prestazione dev’essere resa dal lavoratore sportivo in condizione di assoggettamento al potere organizzativo e gerarchico del datore di lavoro.
La disciplina sul lavoro sportivo subordinato “ristrutturata” dal D.Lgs. 36/2021 risulta idealmente...