Da un interessante passaggio dell’ordinanza della Cassazione 2.12.2021, n. 38046, emerge il principio secondo cui anche nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall’art. 1, c. 2, D.Lgs. 546/1992 alle disposizioni del codice di procedura civile, deve necessariamente trovare una piena applicazione l’istituto del “disconoscimento della scrittura privata” contenuto nell’art. 214 c.p.c. Viene a tal proposito chiarito che, al cospetto di un'ipotesi di “disconoscimento di firma”, il giudice risulta obbligato ad accertare la controversa autenticità delle sottoscrizioni che, in mancanza, non sarebbero utilizzabili ai fini della decisione. Quando ricorrono le condizioni per l’esperibilità della procedura di verifica, all’accertamento procede il giudice mediante attivazione dei propri poteri istruttori, nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il contenzioso tributario.
L’intervento della Cassazione, al di là della singolare azione solutoria, offre un interessante spunto di riflessione su quelli che sono i presupposti di operatività dell’istituto del disconoscimento. In genere, affinché si possa procedere al legittimo disconoscimento del contenuto di una scrittura privata è necessario, anzitutto, che essa sia stata prodotta in giudizio dalla controparte e che non sia stata riconosciuta.
L'art. 214 c.p.c. è chiaro nello stabilire che il...