L'Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro ha emanato la circolare 23.07.2019, n. 1, con la quale fornisce le prime indicazioni operative in merito allo stato di disoccupazione. L'intervento dell'ANPAL si è reso necessario alla luce delle novità introdotte dall'art. 4, c. 15-quater D.L. 4/2019, il quale recita: “si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917”.
L'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2015 aveva prodotto un'incongruenza tra la normativa in materia di stato di disoccupazione applicabile alla generalità dei lavoratori e le statuizioni previste dall'art. 3, c. 3 D.Lgs. 147/2017 (reddito di inclusione) e dagli artt. 9 e 10 D.Lgs. 22/2015 in materia di compatibilità della NASpI con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale. L'art. 19 D.Lgs. 150/2015 statuisce, infatti, che “sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle...