I diritti del conduttore possono essere negoziati solo dopo che il rapporto di locazione è sorto e non si può rinunciarvi preventivamente. È intervenuta nuovamente la Cassazione, facendo chiarezza dopo qualche opinione giurisprudenziale di contrario avviso.
La sentenza (Sez. III, 13.06.2018, n. 15373) ha ribadito che l'art. 79 L. 392/1978 tutela da qualsiasi possibilità di elusione alcuni diritti imprescindibili del conduttore, specificamente individuati. Solo successivamente alla conclusione del contratto, quando il conduttore non si trova più in una posizione di debolezza per il timore di essere costretto a lasciare l'immobile dove svolge l'attività commerciale, vi è la possibilità per le parti di negoziare in ordine ai diritti nascenti dal contratto e in particolare al diritto all'indennità di avviamento.
L'art. 79 L. 27.07.1978, n. 392 non impedisce alle parti, al momento della cessazione del rapporto, di addivenire a una transazione in ordine ai rispettivi diritti e in particolare, non impedisce al conduttore di rinunciare all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale; tale rinuncia, peraltro, può essere anche implicita. Le parti di un contratto di locazione di un immobile urbano possono, quindi, definire con transazione la lite relativa alla durata o ad altri aspetti del rapporto.
La transazione così conclusa, pertanto, non è nulla per...