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Lavoro
06 Ottobre 2020
Dispositivi di protezione individuale e misure di sicurezza collettive
Il margine di apprezzamento lasciato al datore di lavoro in merito alla scelta in materia di sicurezza non può prescindere dal criterio di priorità dettato dall'art. 15, D. Lgs. 81/2008.
L'art. 15 D. Lgs. 9.04.2008, n. 81, elenca le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e al comma 1, lett. i), stabilisce che sia assegnata "priorità" alle "misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale". In correlazione con tale disposizione l'art. 75 ("Obbligo di uso") del medesimo decreto prevede che i dispositivi di protezione individuale (DPI) "devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da mezzi di protezione collettiva", oltre che mediante il ricorso a "misure tecniche di prevenzione" e a "misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro".
Tanto premesso, risulta evidente che la nozione di priorità cui è fatto riferimento nel D. Lgs. 81/2008, conferisce natura precettiva alle disposizioni in cui la nozione è richiamata, che quindi non assurgono a mera raccomandazione di una scelta o di un comportamento che il destinatario è libero di adottare o meno.
In conseguenza di quanto sopra, quando è possibile escludere o anche solo ridurre il rischio mediante la previsione di misure di sicurezza collettive, il datore di lavoro non può scegliere di optare per il ricorso a meri dispositivi di protezione individuale. Corollario di questi concetti è che la giurisprudenza ha ritenuto responsabile di un infortunio (la caduta...