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Lavoro
04 Gennaio 2021
Disposizione e buonsenso del funzionario del Lavoro
L'Ispettorato, con la nota 15.12.2020, n. 4539, interviene nuovamente con riferimento al potere di disposizione di cui all'art. 14 D.Lgs. 124/2004, fornendo le prime istruzioni operative al proprio personale.
Il nuovo potere di disposizione è, senza paura di smentita, una fattispecie tra le più complesse che dovranno affrontare gli ispettori del lavoro nello svolgimento della loro funzione. Lo strumento messo a disposizione dal legislatore, antico ma poco praticato, deve essere utilizzato con rigoroso rispetto della ratio della norma. Se il buonsenso non guiderà l'azione dei funzionari ispettivi, potremo ritrovarci con una norma nascosta in un cassetto oppure utilizzata a “sproposito”.
La forza dello strumento e le implicazioni interpretative che porta con sé hanno spinto l'Ispettorato Nazionale a fornire precise istruzioni operative ai propri funzionari. L'INL ricorda, preliminarmente, che: “la disposizione potrà essere adottata in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano soggette ad apposite sanzioni penali o amministrative, ossia in caso di mancata o errata applicazione di obblighi normativi e contrattuali”. Quando si interviene sulle violazioni che riguardano gli obblighi contrattuali deve farsi riferimento al CCNL applicato, anche di fatto, dal datore di lavoro, non potendo l'ispettore interferire sulla libera scelta del CCNL da parte del datore di lavoro. Vanno verificati il rispetto degli obblighi contenuti nella parte normativa ed economica, mentre la parte obbligatoria, generalmente, deve essere esclusa da ogni valutazione. La...