Procedure concorsuali 28 Novembre 2023

Disposizioni transitorie in merito alla transazione fiscale

Il D.L. 69/2023 ha introdotto alcune disposizioni transitorie in merito alla transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti che trovano applicazione per le proposte depositate in data successiva al 14.06.2023.

Il D.L. 69/2023 recante “Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023” ha disapplicato le disposizioni di cui all’art. 63, cc. 2, ultimo periodo e 2-bis del Codice della crisi e ha previsto che il Tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione, anche senza l’adesione dell’Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando sussistono congiuntamente le seguenti condizioni: gli accordi non hanno carattere liquidatorio; l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57, c. 1 e 60, c. 1 del Codice della crisi; il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno 1/4 dell’importo complessivo dei crediti; la proposta di soddisfacimento dell’Amministrazione Finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (tale circostanza deve essere oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa); il soddisfacimento dei crediti dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30% dell’ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e...

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