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Lavoro 24 Giugno 2019

Distaccante e distaccatario, uguali sono


La Direzione Centrale Vigilanza, Affari Legali e contenzioso, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sollecitata dalle sedi territoriali, il 10.06.2019 ha trasmesso ai propri uffici la nota prot. INL_DCVIG/5398, con la quale si forniscono chiarimenti nell'ipotesi di distacco transnazionale di lavoratori effettuato ai sensi del D.Lgs. 136/2016, da un'impresa con sede legale in altro Stato della UE a favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia. La fattispecie concreta dalla quale scaturisce la nota riguarda la contestazione di distacco non autentico ex art. 3, c. 5 D.Lgs. 136/2016, nei confronti del medesimo datore di lavoro che assume la veste di soggetto distaccante e di soggetto distaccatario. Le condotte censurate dagli ispettori sono due: distacco dei lavoratori dalla sede principale (estera) dell'impresa e loro utilizzo dalla sede italiana della medesima impresa. Il trasgressore cui vanno imputate le distinte condotte illecite è però uno solo. Infatti, l'art. 3, c. 5 citato recita: “nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione”. La problematica riguarda quindi la legittimità della contestazione delle due sanzioni amministrative, previste dalla norma, a un unico soggetto,...

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