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IVA 30 Settembre 2026

Distacco di personale: l’Iva si applica anche al mero costo

Dal 1.01.2025 abrogato il regime di non assoggettamento Iva di distacchi con rimborso pari al costo del lavoratore. Disciplina transitoria per i contratti stipulati o rinnovati entro il 31.12.2024.

Il trattamento Iva dei distacchi di personale è cambiato dal 1.01.2025. L’art. 16-ter D.L. 131/2024, convertito dalla L. 166/2024, ha abrogato l’art. 8, c. 35 L. 67/1988. Quest’ultima disposizione stabiliva che non fossero rilevanti ai fini Iva i prestiti o distacchi di personale per i quali era versato soltanto il rimborso del relativo costo.La regola del “mero rimborso” non opera quindi più per i nuovi rapporti. L’impresa distaccante che mette un proprio dipendente a disposizione di altro soggetto, ricevendo un corrispettivo, deve applicare l’Iva secondo le regole ordinarie. Il prezzo richiesto può coincidere con il costo del lavoratore, essere superiore o inferiore: la misura del corrispettivo non determina, da sola, l’irrilevanza dell’operazione.L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E/2025, riconduce il nuovo assetto ai principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 11.03.2020, causa C-94/19, San Domenico Vetraria. Per accertare l’imponibilità, occorre verificare l’esistenza di un rapporto giuridico nel quale la messa a disposizione dei lavoratori costituisca la controprestazione di un corrispettivo. Se tale nesso diretto sussiste, il distacco è una prestazione di servizi rilevante ai fini dell’imposta; se manca una remunerazione, o il nesso sinallagmatico, non è invece configurabile una prestazione imponibile per il difetto del presupposto oggettivo. L’appartenenza delle 2 imprese a un...

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