HomepageLavoroDiritto del lavoro e legislazione socialeDistacco fittizio e sicurezza: Cassazione chiarisce le responsabilità
Diritto del lavoro e legislazione sociale
27 Agosto 2025
Distacco fittizio e sicurezza: Cassazione chiarisce le responsabilità
In caso di distacco irregolare, gli obblighi prevenzionistici ricadono sia sul datore di lavoro formale sia su quello di fatto. La Cassazione, con la Sent. n. 26615/2025, ribadisce il principio di effettività nella sicurezza nei cantieri.
La Sentenza n. 26615 del 21.07.2025 della Corte di Cassazione si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata che, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, afferma la centralità dell’effettività dei poteri datoriali rispetto alla mera titolarità formale. Un principio tanto più rilevante nei contesti in cui si riscontrano fenomeni di distacco fittizio, come nel caso oggetto del giudizio.La vicenda trae origine da un grave infortunio occorso a 2 lavoratori impiegati in operazioni di demolizione all’interno di un cantiere ferroviario. Gli stessi, travolti dal crollo del solaio che erano stati incaricati di rimuovere, risultavano formalmente alle dipendenze di un’impresa diversa da quella presso la quale operavano di fatto. La Corte d’appello di Napoli, confermando la sussistenza di un distacco irregolare, aveva accertato che il datore formale non aveva provveduto né a designare le figure aziendali previste dal D.Lgs n. 81/2008 né a garantire la sorveglianza sanitaria, con conseguente condanna.Nel giudizio di legittimità, la difesa del datore contestava il presunto difetto di nesso causale tra la mancata sorveglianza sanitaria e l’evento lesivo. La Suprema Corte ha tuttavia rigettato tale doglianza, affermando un principio rilevante e di immediata applicabilità: in presenza di un distacco illecito, si configura un obbligo solidale di tutela tra il soggetto distaccante e quello che, di fatto, utilizza la manodopera.La Cassazione ricorda che...