Diritto del lavoro e legislazione sociale 27 Gennaio 2026

Distacco illecito e garanzie difensive nell’attività ispettiva penale

Il tema del distacco illecito non riguarda solo l’individuazione delle ipotesi di illegittimità, ma anche il momento in cui l’attività ispettiva assume natura di polizia giudiziaria. Quando avviene questo passaggio, diventano obbligatorie le garanzie previste dal Codice di procedura penale.

Distacco illecito come illecito penale - La mancanza dei requisiti di temporaneità, interesse del distaccante e specificità dell’attività trasforma il distacco da irregolarità civilistica a illecito penale. In tali casi, distaccante e distaccatario sono soggetti a sanzioni che prevedono l’arresto fino a un mese o l’ammenda di 60 euro per ciascun lavoratore e per ogni giorno di occupazione; in presenza di sfruttamento di minori, le pene sono aggravate (art. 18, c. 5-bis D.Lgs. 276/2003, come modificato dall’art. 29, c. 4 D.L. 19/2024, conv. in L. 56/2024).Gli ispettori dell’Inl, così come quelli di Inps e Inail, agiscono quali ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi delle normative vigenti. Quando emergono indizi di reato, ogni atto deve essere compiuto nel rispetto delle garanzie del Codice di procedura penale.Dall’ispezione amministrativa all’indagine penale - L’accesso ispettivo nasce come attività amministrativa, finalizzata anche a verificare la genuinità dei distacchi. Quando emergono indizi concreti e oggettivi di reato (art. 220 disp. att. c.p.p.), l’attività ispettiva cambia natura. Da quel momento deve proseguire secondo le regole del Codice di procedura penale.Ad esempio, se più lavoratori descrivono un datore formale del tutto assente e una gestione del rapporto integralmente accentrata sul distaccatario, con inserimento stabile e indistinguibile tra i suoi dipendenti, il quadro supera la fisiologia del distacco e impone di valutare...

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