Quando il distacco è illecito - Il distacco è lecito solo se il lavoratore resta alle dipendenze del datore originario, opera temporaneamente presso un altro soggetto e l’operazione risponde a un interesse effettivo del distaccante. Quando questo interesse manca e il lavoratore è stabilmente inserito nell’organizzazione del distaccatario, il distacco integra una somministrazione irregolare.
Parallelo strutturale tra appalto illecito e distacco riqualificato: l’unità della risposta tributaria - Quando sia l’appalto privo dei requisiti di legge sia il distacco illecito si configurano come somministrazione abusiva di manodopera, emerge un unico nucleo sostanziale di interposizione vietata, indipendente dalla forma contrattuale adottata. In entrambe le ipotesi, il soggetto interposto si limita a fungere da intermediario tra lavoratori e utilizzatore, realizzando una mera fornitura di manodopera in violazione delle norme imperative a tutela del lavoro e della somministrazione autorizzata.
Di conseguenza, accertata l’identità strutturale delle 2 fattispecie, devono applicarsi le stesse conseguenze: il regime di nullità radicale e gli effetti fiscali previsti per l’appalto illecito si estendono anche al distacco riqualificato come somministrazione illecita, trattandosi di illeciti negoziali complessi basati sulla medesima interposizione vietata (C.G.T. di primo grado di Bari, sent. n. 1047/2025).
Nullità del titolo, indeducibilità dei costi e indetraibilità dell’Iva - In un’ottica unitaria, il distacco illecito, una volta riqualificato come somministrazione illecita di manodopera, presenta gli stessi presupposti e conseguenze fiscali dell’appalto illecito. La nullità del titolo negoziale comporta che le fatture emesse dal distaccante non documentano una reale prestazione di servizi, ma il mero ribaltamento di costi già propri dell’utilizzatore. Pertanto, tali corrispettivi non sono deducibili dal reddito d’impresa e l’Iva esposta non è detraibile, in assenza di un valido sinallagma negoziale e di una prestazione imponibile riconosciuta dall’ordinamento (Cass. Civ., Sez. V, n. 20613/2024).
Profili penali: dichiarazione fraudolenta e operazioni inesistenti - La registrazione e l’utilizzo in dichiarazione di fatture relative a distacchi non genuini integrano per il distaccatario il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000), mentre il distaccante risponde del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000), come affermato da C.G.T. di 1° grado di Treviso, sentenza n. 283/2023.
Tali operazioni possono essere soggettivamente inesistenti, se la prestazione lavorativa è reale ma i soggetti documentanti sono fittizi, oppure oggettivamente inesistenti, se la fattura si riferisce a un contratto nullo per violazione di norme imperative. In ogni caso, la distinzione non modifica l’esito penale-tributario: la normativa sanziona qualsiasi rappresentazione fraudolenta della realtà commerciale, a tutela contro indebiti vantaggi fiscali su imposte dirette e Iva (C.G.T. di primo grado di Salerno, sent. n. 3506/2024).
Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 - Nel distacco illecito, la fatturazione di prestazioni inesistenti e il loro utilizzo in dichiarazione da parte dell'utilizzatore integrano il delitto di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000. Tale responsabilità si estende in modo speculare anche alla società distaccante, la quale, emettendo le fatture fittizie, commette il delitto di cui all'art. 8 D.Lgs. 74/2000. Entrambi i reati fungono da presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, esponendo così entrambe le società coinvolte nell'operazione illecita a pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive.
Conclusioni - Il messaggio che emerge è chiaro: i distacchi deboli vanno rivisti ora, prima che diventino il grimaldello per contestazioni fiscali, penali e 231.
