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Lavoro 06 Marzo 2023

Distacco transnazionale e obblighi di comunicazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare 15.02.2023, n. 1, ha fornito chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco transnazionale dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

L’intervento dell’INL di cui ci occupiamo deriva dalla necessità di dare attuazione alla direttiva n. 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa all'applicazione della direttiva 96/71/CE avente ad oggetto il distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Si tratta di aziende estere che, per periodi limitati e in forza di contratti di appalto, forniscono prestazioni di servizi in Italia con propria manodopera. La prestazione fornita, riferibile a tutti i settori e a tutte le attività, deve essere indirizzata all’espletamento di attività lavorative di carattere temporaneo in favore di un soggetto economico situato su territorio italiano che può indifferentemente essere: un’impresa appartenente al medesimo gruppo; un’unità produttiva, filiale, sede operativa della azienda straniera distaccante; un diverso soggetto committente. L’Ispettorato si preoccupa di specificare gli obblighi amministrativi a carico dei soggetti coinvolti con particolare attenzione alle misure da mettere in campo per prevenire e contrastare il distacco transnazionale non autentico. L’art. 10, c. 3, lett. a) D.Lgs. 136/2016 ha introdotto nell'ordinamento specifiche misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non genuino: “l'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare il distacco al Ministero...

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