Nelle costruzioni dei fabbricati bisogna attenersi alla normativa statale che prevede, in base alla zona indicata dai piani comunali, alcune distanze minime. I Comuni non possono derogare a queste norme se non attraverso i piani particolareggiati o i piani di lottizzazione. È un principio fondamentale, poiché il privato che costruisce in violazione delle distanze, si espone all’azione del vicino che può chiedere la demolizione della costruzione. È necessario, pertanto, che il progettista verifichi i regolamenti comunali, ma soprattutto se la normativa statale preveda limiti inderogabili. I Comuni, infatti, possono consentire ai privati una deroga esclusivamente nei piani che, in esecuzione del piano generale comunale, disciplinano urbanisticamente zone limitate del territorio.
Fatto: Un soggetto conveniva in giudizio altri 3 soggetti, chiedendo al Tribunale di accertare che il fabbricato era stato costruito in violazione delle distanze legali e regolamentari e di ordinarne la demolizione, nonché di condannare i convenuti al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda. L’attore impugnava la pronuncia innanzi alla Corte d’appello che respingeva l’appello. Avverso la sentenza, ricorreva poi in Cassazione, censurando l’omesso esame dei giudici di merito riguardo alla zona in cui si trovava l’immobile e alla normativa applicabile.
La Corte di Cassazione (ordinanza 16.10.2018, n. 25833/18)...