La presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, anche in mancanza di una apposita delibera, è fondata sulla ben nota massima di esperienza secondo cui, quando emerge un utile occulto corrispondente a disponibilità economica materialmente distribuibile, e tali risorse non risultino reperite presso la società, si stima come probabile che le stesse siano state clandestinamente distribuite ai soci, sempre se essi si trovavano nelle condizioni giuridiche e fattuali di determinare tale distribuzione.
Nella prassi accertativa, grazie all’ampio panorama degli interventi giurisprudenziali in materia, è oramai assodato che per contestare la distribuzione di utili extracontabili nella società a ristretta base partecipativa, si può procedere anche unicamente sulla scorta della conoscenza di tale ultimo elemento, ossia la base societaria, per ritenere acclarata la distribuzione degli utili.
Al contribuente rimane la sola possibilità di fornir prova che tali utili non sono stati distribuiti perché, ad esempio, sono stati reinvestiti, prova che il contribuente può fornire anche in base al proprio ruolo di titolare meramente formale delle quote, ma estraneo di fatto alla gestione societaria, perché comunque il ruolo formale permette, se caso, di accedere ai libri sociali per acquisire elementi a tal fine.
Effettivamente, negli ultimi anni si è sviluppato un ulteriore orientamento sulla prova...