Diritto del lavoro e legislazione sociale 28 Novembre 2025

Distribuzione multiperiodale dell’orario: il ruolo dei Ccnl

L’orario di lavoro è regolato dal D.Lgs. 66/2003, che stabilisce 40 ore settimanali e un massimo di 48 ore come media in 4 mesi. La contrattazione collettiva può ridurre l’orario e introdurre forme flessibili come l’orario multiperiodale.

L’orario di lavoro ha sempre rappresentato un elemento determinante del rapporto di lavoro subordinato, essendo imprescindibile ai fini del calcolo della retribuzione dovuta. È la Costituzione stessa all’art. 36 a stabilire che la retribuzione debba essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.La base normativa sul tema dell’orario di lavoro è senz’altro il D.Lgs. 66/2003, con il quale sono state poste le regole principali in tema di numero massimo di ore settimanali lavorabili, riposi annuali e giornalieri, limitazioni al lavoro straordinario e notturno. In generale, per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.Questo assetto di regole e principi trova applicazione nei confronti della generalità dei lavoratori subordinati e garantisce il rispetto della salute e sicurezza, oltre che della dignità di questi ultimi.Nello specifico, l’art. 3 D.Lgs. 66/2003 stabilisce che l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali; tuttavia, i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.Da questa disposizione intuiamo già l’importanza del...

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