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Amministrazione e bilancio 06 Giugno 2026

Distribuzione non proporzionale di utili: dividendo o sopravvenienza?

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 90/2026 ha riqualificato come sopravvenienza attiva la quota eccedente di utili distribuita non proporzionalmente, ma solo in presenza di accordo estemporaneo tra soci.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate all’interpello 31.03.2026 n. 90 ha riaperto il dibattito relativo alla qualificazione fiscale delle somme percepite da una società di capitali socia a seguito di una delibera di distribuzione di utili non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale. In questa sede l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che la quota di utili ricevuta in misura eccedente rispetto alla partecipazione detenuta non potesse beneficiare dell'esclusione da imposizione del 95% prevista dall'art. 89, c. 2 del Tuir per i dividendi, qualificandola invece come sopravvenienza attiva (integralmente imponibile) ai sensi dell'art. 88, c. 3, lett. b) del Tuir. Il documento del Think Tank di STS Deloitte n. 1/2026 ha analizzato questa posizione, pervenendo a conclusioni in parte divergenti. Il punto centrale della questione risiede nella distinzione tra distribuzione non proporzionale "genuina" (ovvero quella che discende da previsioni statutarie o dall'atto costitutivo che attribuiscano a singoli soci diritti particolari) e accordo estemporaneo tra soci finalizzato a trasferire, di fatto, risorse da alcuni soci a favore di un altro.Nel caso esaminato dall'Agenzia, lo statuto della società istante prevedeva la possibilità per l'assemblea di deliberare, di volta in volta all'unanimità, una ripartizione non proporzionale degli utili, senza tuttavia identificare preventivamente i portatori di diritti particolari né stabilire procedure oggettive...

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