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Diritto
25 Marzo 2022
Distruzione o occultamento della contabilità: momento consumativo
Distinguere la distruzione dall’occultamento risulta fondamentale in termini di corretta definizione della configurabilità dell’illecito penale contestabile ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 74/2000.
Il momento di perfezionamento del reato di occultamento della contabilità, a differenza della distruzione, viene individuato nella conclusione delle attività di verifica fiscale esperite dagli organi di controllo. A tale conclusione è pervenuta la III Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza 10.03.2022, n. 8316.
In particolare, il momento consumativo del reato di occultamento delle scritture contabili obbligatorie, reato previsto e punito ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 74/2000, va individuato nella conclusione delle operazioni di accertamento fiscale, in considerazione del fatto che sino alla loro ultimazione l’obbligo di esibizione è stimato come perdurante. Si ritiene pertanto che, finché dura il controllo, è possibile provvedere alla consegna della documentazione a chi legittimamente ha formulato richiesta di esibizione, ossia ai verificatori (ispettori dell’Agenzia delle Entrate o militari della Guardia di Finanza).
Viene posta in evidenza una chiara differenziazione tra le ipotesi di distruzione e atti di occultamento della contabilità, in rapporto alla classificazione e individuazione del dies a quo in cui collocare il delitto. Mentre per la distruzione si può ricorrere alla qualificazione di reato istantaneo, per l’ipotesi di occultamento si propende per la natura permanente, in considerazione del fatto che l'obbligo di esibizione dei documenti perduri, finché dura il...