L’iter parlamentare della legge di Bilancio 2026 ha visto un significativo ripensamento in materia di tassazione dei dividendi, con un dietrofront che ha sostanzialmente disinnescato la portata restrittiva della versione originaria dell’art. 18 del D.D.L.
Inizialmente, la proposta prevedeva che l’esclusione del 95% dei dividendi dal reddito imponibile delle società di capitali (la c.d. “dividend exemption”) fosse riservata alle sole partecipazioni qualificate almeno al 10% del capitale dell’emittente, mutuando la soglia dalla direttiva 2011/96/UE (“madre-figlia”).
Questa impostazione avrebbe determinato, per le partecipazioni inferiori a questa soglia, l’integrale imponibilità dei dividendi, con un aggravio fiscale che, per i soggetti Ires, sarebbe passato dall’attuale 1,2% (24% su una base imponibile pari al 5% del dividendo) al 24% sull’intero ammontare, generando un effetto di doppia imposizione sostanziale e penalizzando in particolare family office, holding, investitori istituzionali e operatori su società quotate.
Le reazioni del mercato e degli operatori hanno indotto il Governo a rivedere la misura, con una serie di emendamenti che prevedono una drastica riduzione dei casi di tassazione integrale. In particolare, è stata ridotta la soglia minima di partecipazione (rilevante ai fini dell’esenzione) dal 10% al 5%; in alternativa, è prevista l’introduzione di un requisito di valore assoluto in base al quale la dividend exemption potrà applicarsi anche alle partecipazioni il cui valore fiscale sia almeno pari a 500.000 euro. I 2 requisiti sono alternativi, per cui sarà sufficiente il rispetto di 1 solo dei 2 per mantenere il regime agevolato. Questa soluzione, ove approvata, risponde in particolare alle esigenze delle partecipazioni in società quotate (spesso di importo rilevante, ma inferiori al 5% del capitale) e garantisce la continuità del regime di favore per la stragrande maggioranza dei contribuenti.
Dal punto di vista tecnico, la determinazione del valore fiscale della partecipazione dovrà essere effettuata secondo i criteri previsti dall’art. 94 del Tuir, considerando il costo fiscalmente riconosciuto, comprensivo di eventuali aumenti gratuiti di capitale, versamenti in conto capitale, rinunce a crediti e simili. Per titoli e strumenti finanziari assimilati alle partecipazioni, nonché per i contratti di associazione in partecipazione non di lavoro, la soglia di riferimento resta quella dei 500.000 euro, in assenza di una partecipazione al capitale.
Gli emendamenti prevedono altresì il coordinamento del regime dei dividendi con quello delle plusvalenze. In tal senso, se sarà approvata con le modalità proposte, la participation exemption (art. 87 del Tuir) sarà applicabile soltanto nel caso in cui la partecipazione ceduta è in grado di rispettare le medesime condizioni (5% o 500.000 euro), oltre agli altri requisiti specifici previsti (periodo di possesso, iscrizione tra le immobilizzazioni, ecc.).
Un analogo allineamento è previsto per la ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società UE/SEE non beneficiarie della direttiva madre-figlia: anche in questo caso, la soglia del 5% o dei 500.000 euro diventerà una condizione necessaria per poter fruire dell’aliquota agevolata, evitando discriminazioni tra soci residenti e non residenti.
Le nuove disposizioni dovranno applicarsi alle distribuzioni di utili deliberate e alle plusvalenze realizzate dal 1.01.2026. Ai fini del calcolo dell’acconto d’imposta 2026 con il metodo storico, si dovrà assumere come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole.
