Divieto di compensazione di 100.000: analogie e differenze con i 1.500
I chiarimenti della circolare n. 16/E/2024: le analogie e le differenze delle disposizioni di 100.000 e di 1.500 euro e come rimuovere la violazione rientrando sotto la soglia.
Tra gli altri chiarimenti forniti dalla circolare 28.06.2024, n. 16/E sul tema del blocco alle compensazioni di crediti in presenza di ruoli superiori a 100.000 euro (art. 1, cc. 94-98 della legge di Bilancio 2024), si ricordano le differenze tra il divieto di cui all’art. 31 D.L. 78/2010, relativo ai debiti sopra i 1.500 euro e il divieto dei 100.000 euro di cui ci stiamo occupando.
Differenze - Il divieto dei 100.000 euro opera sia sui crediti erariali, sia sui crediti di natura agevolativa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, quindi, opera nei casi seguenti:
crediti Ires, Irap, Irpef, Iva, imposta di registro;
credito R&S;
credito investimenti Mezzogiorno;
credito Industria 4.0;
crediti relativi ai bonus edilizi.
Il divieto non opera invece per esplicita esclusione sui crediti Inps e Inail, che possono continuare a essere utilizzati anche in presenza di somme affidate all’agente di riscossione per importi anche superiori a 100.000 euro.
Il divieto dei 1.500 euro opera solo sui crediti erariali; per importi di carichi superiori a 1.500 euro, ma inferiori a 100.000 euro opera l’art. 31, mentre per carichi superiori a 100.000 euro opera l’art. 37, c. 49-quinquies.
Analogie - Per entrambe le disposizioni (quella dei 1.500 euro e quella dei 100.000 euro) non viene richiesta la rimozione completa delle violazioni contestate, ossia il pagamento integrale (come invece era in origine previsto per la normativa dei 100.000...