Accertamento, riscossione e contenzioso 25 Giugno 2024

Divieto alla compensazione non operante in caso di rateazione

Il divieto alla compensazione per debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro non opera nel caso in cui per i debiti iscritti a ruolo sia stata concessa la rateazione e se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari (Ag. Entrate, interpello 20.06.2024, n. 136).

Com’è noto, con l’introduzione del nuovo c. 49-quinques all’art. 37 D.L. 223/2006, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, la facoltà di avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 D.Lgs. 241/1997 (ovvero la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti tributari nel modello F24) è esclusa. Il blocco scatta se la soglia di 100.000 euro è superata con le iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché con le iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero. La limitazione non è applicabile ai crediti indicati all’art. 17, c. 2, lett. e), f) e g) D.Lgs. 241/1997, ovvero quelli derivanti da: contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali; contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Da quanto sopra deriva che: in presenza di un ruolo scaduto superiore a 100.000...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.