Diritto del lavoro e legislazione sociale 01 Luglio 2024

Divieto di compensazione: non si applica ai crediti Inps e Inail

Con circolare n. 16/E del 28.06.2024 l’AdE ha diramato le prime indicazioni sul nuovo obbligo di utilizzo delle procedure telematiche della stessa Agenzia per le compensazioni orizzontali effettuate dal 1° luglio. Di estremo interesse i chiarimenti riguardanti i crediti verso Inps e Inail.

La legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. da 94 a 98, L. 213/2023) ha esteso l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate alla compensazione di crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di Inps e Inail, anche quando il saldo finale è positivo. Tale disposizione, in sintesi, ha previsto: la modifica delle procedure da utilizzare per la trasmissione delle deleghe di pagamento (F24) che contengono crediti in compensazione, ampliando l’obbligo come sopra specificato; per i crediti Inps e Inail l’introduzione di particolari termini di decorrenza per l’utilizzo della compensazione, mediante l’applicazione del meccanismo di sospensione della delega contenente detti crediti, già utilizzato dall’Agenzia; inibizione della compensazione a fronte di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori affidati agli agenti della riscossione, per importi superiori a 100.000 euro. In relazione a quest’ultimo aspetto si evidenzia che la portata iniziale della norma si mostrava estremamente stringente, sia rispetto al divieto similare previsto dall’art. 31 del D.L. 78/2010 (iscrizioni a ruolo di importi superiori a 1.500 euro con possibilità di pagare anche parzialmente le somme dovute tramite compensazione con crediti della medesima natura), sia perché condizionava la possibilità di utilizzare la compensazione alla completa...

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