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Lavoro
30 Dicembre 2022
Divieto di cumulo tra pensione “quota 100“ e lavoro intermittente
La Corte Costituzionale (con sentenza 24.11.2022, n. 234) ha affrontato la questione di legittimità relativa alla non cumulabilità della pensione anticipata (c.d. quota 100) con i redditi da lavoro dipendente, anche se intermittente.
Con la sentenza n. 234/2022, la Corte Costituzionale si è espressa sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, c. 3 D.L. 28.01.2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), nella parte in cui prevede la non cumulabilità della pensione anticipata maturata per aver raggiunto la cosiddetta "quota 100", a far tempo dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente, qualunque sia il relativo ammontare, mentre consente il cumulo con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
Secondo il ricorrente, la disposizione in oggetto avrebbe introdotto un’ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra il pensionato che svolge attività di lavoro autonomo occasionale, percependo compensi fino a 5.000 euro lordi annui, e il pensionato che svolge attività di lavoro dipendente, con retribuzioni contenute entro il medesimo limite, giacché soltanto il primo conserva il diritto alla pensione nell'anno solare in cui ha conseguito il reddito da lavoro. Inoltre, sempre secondo la tesi del ricorrente, sarebbe preferibile procedere soltanto alla decurtazione della pensione in misura corrispondente ai redditi da lavoro dipendente percepiti, anziché sospendere il trattamento pensionistico per...