Con ordinanza 15.07.2025, n. 19647 la Cassazione ha affermato che un accordo di prossimità non può ridurre l’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro.
Il contratto di prossimità è un particolare tipo di contratto di secondo livello che è legittimato dalla legge a prevedere disposizioni, con efficacia erga omnes, in deroga (anche peggiorativa) rispetto alle disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale (art. 8 D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011), purché le stesse siano finalizzate a: maggiore occupazione; gestione delle crisi aziendali e occupazionali; qualità dei contratti di lavoro; incrementi di competitività e di salario; adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; emersione del lavoro irregolare; investimenti e avvio di nuove attività.Tale forza derogatoria è comunque limitata dalle disposizioni costituzionali e dai vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.Con riferimento all’efficacia erga omnes, inoltre, è necessario che tali accordi siano stipulati dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze aziendali e che l'accordo oggetto del contratto sia raggiunto sulla base di un criterio maggioritario, relativo alle predette rappresentanze.Per quanto concerne il contenuto, invece, i contratti di prossimità possono, per legge, agire tassativamente in alcuni ambiti: impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie; mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale; contratti a termine, contratti a orario ridotto,...