Economia 19 Dicembre 2018

Divieto di libretti al portatore, tutto quello che si può fare


Il c. 12, art. 49, D.Lgs. 231/2007, riscritto dal D.Lgs. 90/2017, ha previsto che banche e Poste possono emettere esclusivamente libretti nominativi; dalla stessa data è fatto divieto di emettere libretti al portatore di qualsiasi importo. Dalla stessa data, inoltre, è vietato il trasferimento dei libretti al portatore già emessi. Lo stesso comma 12, per i libretti esistenti, dà tempo fino al 31.12.2018 per l'estinzione. I libretti al portatore hanno rappresentato per anni uno strumento di risparmio per le famiglie italiane, utilizzati spesso come doni in ricorrenze ed eventi, ma proprio per la mancata tracciabilità del titolare sono stati utilizzati in modo illecito da riciclatori e da evasori fiscali spesso intestati in modo fittizio. Per questo motivo, nell'ambito della tracciabilità delle movimentazioni, prima sono stati limitati a importi inferiori a 1.000 euro e dal 4.07.2017 definitivamente aboliti. I soggetti titolari di questi libretti, se non l'hanno fatto ancora, entro la fine di quest'anno dovranno recarsi a uno sportello bancario o postale (a seconda se titolari di un libretto bancario o postale) e chiederne l'estinzione. In alternativa possono convertirlo in un nuovo libretto nominativo o trasferire l'intero importo su un conto corrente. Per i libretti a portatore posseduti da soggetti defunti o custoditi a nome del defunto, sarà compito degli eredi estinguerli. Il MEF, con il comunicato...

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