L'art. 163 del Tuel disciplina l'esercizio provvisorio, disponendo il divieto di procedere al ricorso all'indebitamento, il vincolo di impegno di spesa nel rispetto dei dodicesimi degli stanziamenti del 2° esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente al netto delle somme già impegnate e del Fpv, nonché la possibilità di impegnare solo le spese correnti e le spese correlate alle partite di giro, ai lavori pubblici di somma urgenza e di ricorrere all'anticipazione di tesoreria.
Il caso esaminato dalla magistratura contabile riguarda la richiesta di parere formulata da un sindaco campano che intende procedere ad assumere personale, in esercizio provvisorio, non avendo approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed essendo stato differito il termine di approvazione al 30.04.2020, mediante scorrimento di una graduatoria vigente. Inoltre, il sindaco precisa di aver inserito tali spese nel piano triennale del fabbisogno e di avere completato la procedura di mobilità.
La Corte dei conti, esaminando la richiesta, ha risposto che, in riferimento alla gestione dell'esercizio provvisorio, è necessario vigilare sul rispetto dei limiti di spesa in dodicesimi, con esclusione dei casi previsti dalla norma citata, oltre che sulla tenuta degli equilibri di bilancio in previsione della riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali.
In particolare, la magistratura contabile ha rilevato testualmente che:...