Diritto privato, commerciale e amministrativo 23 Settembre 2024

Divorzio e giudicato della sentenza di separazione

In sede di divorzio è necessario produrre l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione o la medesima può essere prodotta anche in appello in caso di impugnazione del resistente sul punto?

Una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. 26.08.2024 n. 23078) ha affrontato il problema della procedibilità e ammissibilità del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.Nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di qualsivoglia eccezione in merito del resistente. Pronuncia confermata anche nella successiva fase di appello, nella quale era stato prodotta la sentenza munita della certificazione della cancelleria, considerando che la condotta processuale del resistente aveva reso superflua la produzione dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza.In sede di legittimità il ricorrente/resistente aveva contestato la decisione rilevando:- che la materia in parola è sottratta alla libera disponibilità delle parti e la Corte avrebbe dovuto accertare la sussistenza del presupposto processuale dell’avvenuto passaggio in giudicato a nulla rilevando la mancata contestazione del ricorrente;- la tardività e inammissibilità della successiva produzione in appello della sentenza di separazione.La Suprema Corte nel confermare le pronunce di merito ha rigettato i motivi del ricorso ritenendo che la Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, avesse ritenuto dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, quale presupposto processuale della...

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