Rimandando al nostro articolo del 23.08.2022, contenente il sunto delle principali novità del decreto, analizziamo gli ulteriori elementi di interesse presenti nella nota.
Congedo di paternità obbligatorio - L’Ispettorato, oltre ad analizzare le principali caratteristiche del congedo (art. 27-bis) e dopo aver ricordato come lo stesso si aggiunga al congedo di paternità alternativo dell’art. 28 D.Lgs. 151/2001, che spetta al padre in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, in alternativa al congedo di maternità, evidenzia come, in caso di fruizione del congedo di cui agli artt. 27-bis e 28, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54, c. 7 D.Lgs. 151/2001):
- sia vigente il divieto di licenziamento del padre lavoratore;
- nel caso di dimissioni, invece, nel periodo in cui è previsto il suddetto divieto, al padre che ha fruito del congedo di paternità, oltre a non essere tenuto al preavviso, spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI).
Priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - L’INL, infine, dopo aver analizzato anche le novità in materia di congedo straordinario dell’art. 42, c. 5 D.Lgs. 151/2001 e di permessi dell’art. 33 L. 104/1992, ha precisato che, stante la modifica dell’art. 8, c. 4 D.Lgs. 81/2015 ad opera dell’art. 5, c. 1, lett. a) D.Lgs. 105/2022, viene riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti, oltre che il coniuge, la parte di un'unione civile o il convivente di fatto.
