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Imposte dirette 24 Settembre 2026

DLT e obbligazioni digitali: la neutralità tecnologica non basta

Un vuoto normativo che attende soluzione: la risposta dell’Agenzia delle Entrate all'interpello n. 170/2026 nega l’equiparazione del Responsabile del registro DLT alla banca di primo livello e impone il regime residuale ex art. 5, c. 2 D.Lgs. 239/1996.

Con la risposta all'interpello 10.09.2026, n. 170 l’Agenzia delle Entrate si pronuncia per la prima volta in modo organico sull’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 239/1996 agli strumenti finanziari emessi e circolanti in forma digitale mediante tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology). La risposta, attesa dagli operatori del settore FinTech, chiude, almeno sul piano interpretativo, un importante vuoto applicativo, ma apre al contempo rilevanti questioni de iure condendo.Il D.L. 25/2023 (c.d. decreto Fintech), convertito dalla L. 52/2023, ha recepito nell’ordinamento italiano il Regolamento UE 2022/858 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su tecnologia a registro distribuito, introducendo la figura del Responsabile del registro per la circolazione digitale: soggetto che gestisce un registro distribuito basato su blockchain per l’emissione, la registrazione e il trasferimento di strumenti finanziari tokenizzati, sostituendo integralmente il sistema di custodia accentrata tradizionale. La relazione illustrativa del decreto aveva precisato che “restano ferme la disciplina impositiva e le modalità di applicazione della stessa prevista per i corrispondenti strumenti finanziari non emessi in forma digitale”: ma proprio tale continuità applicativa genera il problema interpretativo affrontato dall’Agenzia.Nel caso di specie, l’istante, iscritta nell’elenco dei Responsabili del registro, gestisce un...

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