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Diritto 04 Novembre 2021

Documentazione bancaria: i limiti dell'ordine di esibizione

Secondo la normativa di settore, gravano sugli istituti di credito e sugli intermediari finanziari stringenti obblighi informativi nell'esclusivo interesse del cliente.

L'art. 119, c. 4, T.U.B sancisce il diritto incondizionato dei clienti degli istituti di credito di ottenere a proprie spese copia della documentazione riguardante singole operazioni compiute negli ultimi 10 anni. Tale norma è posta a garanzia della trasparenza bancaria e assume una portata particolarmente ampia, nel senso che il diritto sancito non è soggetto ad alcun limite, essendo sempre consentito al cliente chiedere copia anche di documenti che la banca gli ha trasmesso in precedenza. Viene così cristallizzato un diritto sostanziale che prescinde dalle specifiche finalità perseguite dall'interessato. Tale diritto, tuttavia, assume i connotati di un diritto potestativo con la conseguenza che fin quando non viene esercitato, non trova una corrispondente obbligazione in capo alla banca. In tale contesto, occorre domandarsi se il diritto in oggetto sia talmente ampio da poter essere esercitato anche nel corso di un giudizio instaurato dal cliente contro l'istituto di credito. Più nel dettaglio, ci si domanda se possa considerarsi ammissibile una richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la documentazione che il cliente avrebbe potuto richiedere ai sensi dell'art. 119, c. 4, T.U.B. Con la pronuncia del 13.09.2021, n. 24641, la Suprema Corte ha precisato che l'istanza ex art. 210 c.p.c. è ammissibile solo nel caso in cui il cliente possa provare il preventivo inadempimento...

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