RICERCA ARTICOLI
Accertamento, riscossione e contenzioso 31 Ottobre 2026

Dolcetto o scherzetto. Rottamazione-quinquies tributi locali

Tra discrezionalità dei Comuni, insidie procedurali e la mina vagante delle regole di imputazione delle rate, l’opzione entro il 15.12.2026 per la definizione agevolata dei carichi locali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Fino al 15.12.2026 è possibile aderire alla rottamazione-quinquies delle imposte locali, come disciplinata all’art. 10-quinquies, c. 2-bis D.L. 38/2026. È sufficiente la presentazione della domanda per inibire all’Agente della riscossione l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive riferite a debiti definibili e di proseguire quelle già avviate, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; restano in essere i fermi e le ipoteche già iscritti. Il contribuente non è considerato inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/1973. I piani di rateazione in corso relativi ai soli debiti definibili sono sospesi fino al 31.03.2027 e a quella data vengono automaticamente revocati. Quando il piano comprende sia carichi definibili, sia carichi esclusi, la sospensione opera soltanto sui primi.   Le cause di decadenza sono rigorose: mancato o insufficiente versamento dell’unica rata, di 2 rate anche non consecutive o dell’ultima rata del piano. L’art. 10, c. 2-bis D.L. 38/2026 introduce una tolleranza di 5 giorni soltanto per l’unica rata e per l’ultima; i versamenti effettuati entro il 5.04.2027 sono quindi considerati tempestivi in caso di pagamento in unica soluzione. Probabilmente la vera mina vagante è la regola di imputazione dei pagamenti chiarita dalle Faq del 15.10.2026. Se il contribuente salta una rata intermedia e paga quella...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.