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Diritto
12 Ottobre 2020
Truffa e domanda di ammissione al passivo di crediti simulati
La condotta del cancelliere che predispone atti ricognitivi della cessione di crediti vantati da aventi titolo irreperibili e non più esistenti, nei confronti delle società sottoposte a procedura concorsuale.
L'art. 232, c. 1 L.F. punisce "chiunque, fuori dai casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato". L'art. 640 c.p. punisce "chiunque, con artifici e raggiri, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno".
Sul tema della violazione, a seguito della commissione di un'unica azione od omissione, di una pluralità di norme penali, da ritenersi o in concorso formale fra loro, e quindi tutte applicabili, o in concorso apparente fra loro, e quindi con l'applicazione di una soltanto, la dottrina ha individuato una serie di criteri, successivi, che consentono di risolvere la questione: dapprima si deve verificare l'eventuale specialità (astratta o concreta) di una della fattispecie normative rispetto alla altre, per poi passare al criterio della sussidiarietà (quando la norma assorbente comporta una più grave risposta sanzionatoria), finendo con quello della consunzione in una sola fattispecie dell'intero disvalore penale della condotta.
La Suprema Corte ha costantemente affermato (Sezioni unite, con la sentenza 23.02.2017, n. 20664) che "nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di...