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Diritto 06 Maggio 2022

Domanda di parte necessaria per l'incertezza normativa

L’oggettiva incertezza nell'interpretazione delle leggi, per fruire della disapplicazione delle sanzioni, può essere dichiarata dal giudice tributario solo qualora vi sia una specifica domanda di parte.

La Cassazione ha confermato un importante principio di diritto sulla condizione di incertezza normativa, sancita ai fini della corretta applicazione dei profili sanzionatori in materia tributaria, ribadendo che l’accertamento della sussistenza dell'oggettiva incertezza sull'interpretazione di norme di legge correlabili alla disapplicazione delle sanzioni, può essere sicuramente operato dal giudice tributario, purché ci si trovi al cospetto di un'espressa “domanda” di parte, ossia del contribuente. Un ulteriore chiarimento riguarda la tempestività dell'eccezione in merito, che non può essere formulata per la prima volta in appello, né in sede di giudizio di legittimità. I principi espressi sono contenuti in un recentissimo decisum, nell’ordinanza 15.04.2022, n. 12369, della VI Sez. Civ. della Cassazione. Nel caso in esame, l’Amministrazione Finanziaria ricorreva al giudizio per Cassazione della sentenza di una CTR. Il giudice d’appello adito aveva erroneamente disposto la disapplicazione d'ufficio delle sanzioni, pur in totale e palese assenza di una specifica domanda di parte, dando luogo a un evidente vizio di ultrapetizione. Come accennato, i Giudici di Piazza Cavour, oltre a evidenziare che la sussistenza dell'oggettiva incertezza interpretativa normativa presuppone una specifica e tempestiva domanda del contribuente, delineavano alcuni principi riguardo ai poteri...

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