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Diritto 25 Novembre 2019

Domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale

Le vie per tutelare il diritto di credito coinvolto in una procedura fallimentare, anche eccependo in compensazione un controcredito.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 52 L.F. le azioni individuali esecutive e cautelari non possono essere iniziate o proseguite dopo il fallimento e tutti gli accertamenti, compresi quelli in corso alla data di apertura della procedura, suscettibili di ricadute sul patrimonio del fallito, sono assoggettati alla procedura di verifica del passivo nei modi e nelle forme di cui all'art. 93 e successivi L.F. Ne consegue che le domande a contenuto patrimoniale proposte in sede ordinaria nei confronti della curatela dopo la dichiarazione di fallimento sono inammissibili, e i giudizi aventi a oggetto l'accertamento dei crediti verso il fallito in corso alla data della dichiarazione di fallimento non solo si interrompono, ex art. 43 L.F., ma non possono essere né proseguiti né riassunti, con la conseguenza che il processo in corso diviene improcedibile nei confronti della curatela e insuscettibile di produrre effetti rispetto al fallimento, fatta salva la possibilità di agire dopo la chiusura del fallimento per ottenere quanto negato in sede fallimentare. Il principio di esclusività dell'accertamento del passivo in sede fallimentare rimane fermo anche nel caso in cui il giudizio pendente alla data di apertura della procedura abbia a oggetto tanto una domanda nei confronti del fallito quanto una domanda del fallito. Così pure, qualora nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito...

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