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Diritto
29 Ottobre 2021
Domanda tardiva per complessità della procedura fallimentare
In mancanza di un’esplicita motivazione della sentenza che accerti tale situazione, la proroga per il deposito delle domande non può essere desunta dalla fissazione dell’udienza di verifica.
Ai sensi dell’art. 101 L.F., le domande di ammissione al passivo di un credito possono essere trasmesse tempestivamente al curatore entro il termine di 30 giorni prima dell’udienza per la verifica del passivo, oppure tardivamente dopo questo termine e non oltre quello di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo; in caso di particolare complessità della procedura, il Tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prolungare quest’ultimo termine fino a 18 mesi. L’art. 16, c. 1, n. 4) precisa che nella sentenza di fallimento il Tribunale stabilisce il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dal deposito della sentenza, o 180 giorni in caso di particolare complessità della procedura.
La Suprema Corte con ordinanza 18.10.2021, n. 28741, ha affrontato la questione relativa a un'insinuazione al passivo effettuata dopo un anno dal decreto di esecutività dello stato passivo, a fronte di un’udienza di verifica fissata dalla sentenza di fallimento il 122° giorno dal deposito della sentenza. Secondo il ricorrente, la fissazione dell’udienza oltre il termine perentorio previsto dall’art. 16, c. 1, n. 4, aveva implicitamente dichiarato quella “particolare complessità della procedura”, cui l’art. 101 L.F. fa discendere la...