Possibilità di richiesta secondo parte della giurisprudenza di merito solo in sede giudiziale (Trib. Firenze sez. I 15.05.2023), secondo altro orientamento anche in sede consensuale (Trib. Milano, sez. IX, 5.05.2023).
La riforma Cartabia ha disciplinato ex novo il procedimento in materia di persone, minori e famiglia introducendo il titolo IV-bis costituito da ben 72 articoli.
Fra le varie novità, quella che ha suscitato maggiori perplessità è stata la possibilità di proporre unitamente al procedimento di separazione giudiziale anche quello di divorzio, così come previsto dall’art. 473-bis.49 c.p.c.
Il silenzio della legge in riferimento al procedimento di separazione consensuale (art. 473-bis.51) ha portato a due diversi orientamenti interpretativi.
L’orientamento più restrittivo ritiene che il cumulo delle domande sia stato riservato dalla legge unicamente alle ipotesi di contenzioso tra le parti e ciò in quanto:
secondo il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacui le due discipline sarebbero state tenute distinte dal legislatore e l’art. 473-bis.51 non conterrebbe alcun richiamo al punto 49. In realtà il punto 49 disciplina in generale “il procedimento di separazione personale” e non specifica la sua eventuale contenziosità e il punto 51 si limita a semplificare il procedimento in caso di consensualità;
la voluntas legis tende a evitare la contemporanea pendenza di 2 giudizi, quello di separazione e quello di divorzio, evitando possibili sovrapposizioni di pronunce e contrasto di giudicati.
L’art. 473-bis.49 consente un significativo contenimento del tempo,...