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Diritto
27 Marzo 2023
Domande ultratardive sorte durante il fallimento
Qualora la domanda sia proposta successivamente all’anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, avrà l’onere di dimostrare, a pena di inammissibilità, il ragionevole ritardo.
L’art. 101 L.F. disciplina le domande tardive di insinuazione di crediti allo stato passivo del fallimento, qualificando tali quelle avanzate “oltre il termine di 30 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo”, e stabilendo, al comma 1, che esse devono essere presentate “non oltre quello di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo”. All’ultimo comma è inoltre previsto il deposito di domande ultratardive “se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile”, sempre che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare.
Secondo una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. 16.02.2023, n. 4940) dal tenore della norma sopra richiamata emerge che la presentazione delle domande ultratardive richiede quale sua condizione di ammissibilità il fatto che il mancato rispetto del termine sia dipeso da causa non imputabile al ricorrente. Quanto all’individuazione di un termine dal venir meno dell’evento non imputabile entro cui la domanda ultratardiva deve essere proposta, si deve ritenere in conformità con il recente orientamento della Suprema Corte (Cass. 5.04.2022, n. 1000) che non possa trovare applicazione (nel silenzio della legge) il termine di 12 mesi (previsto dal c. 1), essendo necessaria l’attivazione del creditore in un tempo ragionevole contenuto e rispettoso del...