RICERCA ARTICOLI
Diritto 26 Ottobre 2023

Donazione con riserva di disporre e donazione modale

L’art. 790 c.c. prevede la possibilità per il donante di riservarsi la facoltà di disporre di una parte dei beni o di una parte delle somme donate al donatario.

Con l’apposizione della clausola di riserva si determina quindi una risoluzione parziale della donazione con conseguente sottrazione di parte del bene al donatario. La riserva di disporre integra una condizione non retroattiva per cui gli effetti della donazione si conservano fino all’avveramento della condizione. Il donatario che riceve i beni può disporne e ne possiede il godimento, successivamente l’esercizio della riserva si risolve con la nascita di un’obbligazione restitutoria in capo al donatario. L’eventuale confusione del denaro o dei beni fungibili oggetto di donazione con altro denaro o altri beni di proprietà del donatario non comporta causa di inadempimento del donatario stesso. La riserva di disporre non si trasmette agli eredi del donante mortis causa: ciò significa che il donatario, in caso di morte del donante, acquista definitivamente la titolarità dei beni. In caso di morte del donatario invece, il donante può comunque esercitare la riserva di disporre nei confronti dei successori. I creditori del donatario non posso agire sui beni donati per i quali è stata apposta la riserva di disporre in quanto si tratta di beni non definitivamente nella titolarità del donatario, tuttavia essi possono compiere atti conservativi. Per quanto riguarda i creditori del donante, questi non possono esercitare l’azione surrogatoria per l’esercizio della riserva di disporre,...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.