Imposte dirette 13 Dicembre 2025

Donazione di terreni: nuovo criterio di costo

La riforma fiscale modifica l’art. 68, c. 2 del Tuir: per i terreni donati il costo fiscalmente riconosciuto coincide con quello sostenuto dal donante, aumentato delle imposte e dei costi inerenti. Un principio estensibile anche ai redditi di lavoro autonomo e d’impresa.

Il nuovo art. 68, c. 2, come innovato dalla riforma fiscale, dispone che: “Per i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione. Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente”. In tale sede si vuole verificare la portata della modifica con riferimento ai redditi di lavoro autonomo e d’impresa. In altri termini le fattispecie che si vogliono considerare riguardano la costruzione di un immobile su un’area acquisita gratuitamente da un lavoratore autonomo, successivamente impiegato esclusivamente nell’esercizio della professione e conclusivamente venduto, in unione con l’altro caso di costruzione di un immobile da parte di un imprenditore su un’area sempre acquisita gratuitamente e iscritta nelle scritture contabili d’impresa (art. 65 del Tuir).In ordine al professionista l’immobile, anche se non ammortizzabile, assume la connotazione di bene strumentale nel caso venga destinato esclusivamente all’esercizio della professione, secondo le precise prescrizioni dell’art. 43, c. 2 del Tuir; per cui, in caso di successiva vendita, è nella potenziale condizione di generare la fattispecie di plusvalenza realizzata di cui all’art. 54, c. 1-bis del Tuir. In tale caso si tratta di accertare il quantum della plusvalenza...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.