Accade spesso nella prassi applicativa che un soggetto decida di far acquisire una proprietà immobiliare ad un soggetto cui risulta collegato da un legame di tipo affettivo: tipico è il caso del genitore che intende far acquisire al figlio una proprietà immobiliare, offrendo a questi in maniera diretta o indiretta la somma necessaria al pagamento del relativo prezzo.
Si tratta di un'evenienza che comporta delle precise conseguenze sia sotto l’aspetto civilistico, che con riferimento all'aspetto fiscale. Sul tema, relativamente al compimento di atti di trasferimento di immobili si possono, invero, porre in essere precedenti atti di donazione (sia diretta, che indiretta) di somme o strumenti finanziari utili a perseguire lo scopo accennato.
In ambito civilistico, la Corte di Cassazione ha statuito che il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di giroconto impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica. Conseguenza diretta di tale assunto risiede nel fatto che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore.
Qualche anno fa, in questo contesto...