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Revisione e controllo 26 Maggio 2026

D.P.C.M. 84/2026: i controlli sui contributi pubblici significativi

Il decreto attuativo della legge di Bilancio 2025 definisce i contributi di entità significativa e gli obblighi di verifica degli organi di controllo, ma lascia aperto il nodo transitorio per il 2025.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20.05.2026, n. 115 il D.P.C.M. 26.03.2026 n. 84, atteso decreto attuativo dell'art. 1, c. 857 e 858 L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), che entra in vigore il 4.06.2026.
La norma primaria ha imposto agli organi di controllo, anche monocratici, di società, enti, organismi e fondazioni percettori di contributi statali "di entità significativa" di svolgere verifiche sull'utilizzo conforme alle finalità di concessione e di trasmettere annualmente al MEF una relazione sulle risultanze. Mancava, tuttavia, la definizione del perimetro: il D.P.C.M. colma ora questa lacuna, ancorché con notevole ritardo rispetto al termine di 90 giorni originariamente previsto.

L'art. 1, c. 1 del decreto individua i contributi rilevanti attraverso 3 requisiti cumulativi: devono essere erogati da amministrazioni centrali dello Stato, da società da esse direttamente possedute in misura maggioritaria, escluse le quotate ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e le loro controllate, o da enti pubblici non economici vigilati dalle medesime amministrazioni; devono essere destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico; devono superare 1 milione di euro annui oppure, se di importo inferiore, rappresentare almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del beneficiario, computando i contributi comunque percepiti anche in forma disgiunta.

Il decreto traccia poi un perimetro di esclusioni: restano fuori i contributi destinati a una generalità di soggetti, quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, quelli concessi sotto forma di credito d'imposta e quelli erogati alle società quotate ex D.Lgs. 175/2016 e loro controllate, agli ETS, alle Onlus iscritte nella relativa anagrafe, agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti riconosciuti delle confessioni religiose con intesa. La disciplina si applica ai contributi percepiti dal 1.01.2025.

L'art. 2 del decreto fissa al 30.04 dell'anno successivo all'erogazione il termine per la trasmissione della relazione al MEF - Ragioneria generale dello Stato. Ove il soggetto beneficiario non disponga già di un organo di controllo, deve provvedere alla sua nomina, previa approvazione delle necessarie modifiche statutarie, regolamentari e organizzative. Il mancato invio della relazione o la comunicazione di mancata esecuzione del progetto o di utilizzo difforme possono determinare l'esclusione dall'erogazione di altri contributi pubblici o del medesimo contributo per l'annualità successiva.

Quanto all'oggetto della verifica, il D.P.C.M. precisa che essa è volta ad accertare che l'uso dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi oppure abbia dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti: una formulazione alternativa che amplia lo spettro del controllo rispetto alla sola conformità finalistica della norma primaria. Il profilo di maggiore criticità riguarda tuttavia la gestione transitoria: poiché il D.P.C.M. entra in vigore il 4.06.2026 e la disciplina si applica ai contributi percepiti dal 2025, il termine del 30.04.2026 per la prima relazione risulta già spirato al momento dell'efficacia del decreto.

Il provvedimento non contiene alcuna norma transitoria che differisca l'adempimento, generando un'obiettiva incertezza operativa per i soggetti tenuti alla prima comunicazione. Resta infine da attendere l'atto del MEF, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, che dovrà definire le modalità telematiche di trasmissione della relazione e le ulteriori disposizioni applicative e operative, completando un quadro normativo che, pur nella chiarezza dei criteri sostanziali, sconta ancora significative lacune procedurali.