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Procedure concorsuali
18 Agosto 2025
Durata carica del liquidatore dopo la cancellazione della società
Il liquidatore può ricevere notifiche, opporsi agli atti e agire in giudizio fino a cinque anni dalla cancellazione, in base all’art. 28, c. 4 D.Lgs. 175/2014.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10429/2025, ha confermato un principio oramai da ritenersi consolidato riguardante la durata dei poteri in capo al liquidatore successivi alla cancellazione dal Registro delle Imprese della società. La sentenza statuisce, infatti, che l’ex liquidatore, per un periodo di 5 anni, successivo all’evento formalmente estintivo della società, conserva pieni poteri di rappresentanza sostanziale e processuale in ambito tributario.Il principio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità trae origine dall’art. 28, c. 4 D.Lgs. 175/2014 e coinvolge tutte le cancellazioni delle società avvenute successivamente al 13.12.2014 data in cui è entrata in vigore la modifica normativa. La novella legislativa sancisce che: “Ai soli fini della notificazione degli atti di accertamento dei tributi, del contenzioso e della riscossione, l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese”.La Corte ha inoltre enunciato come questo termine quinquennale abbia una vera e propria natura sostanziale e non solo procedurale. Di conseguenza, il liquidatore può essere deputato sia a ricevere la notifica degli atti quanto soprattutto a mantenere la piena capacità giuridica e processuale della società estinta. Nella motivazione, infatti, si legge che il liquidatore: “deve necessariamente conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e...