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Lavoro 23 Marzo 2022

Durc e compensazioni (forse) indebite

Il Tribunale del Lavoro di Brescia, con ordinanza n. 1251/2022, ha sollevato eccezioni circa la possibilità di compensare crediti di natura fiscale con crediti contributivi, da ciò derivando irregolarità del Durc.

Esistono 366 giorni palindromi in 10.000 anni e il 22.02.2022 è uno di questi. Non so se sia una coincidenza ma nel medesimo giorno veniva emessa dal Tribunale di Brescia l’ordinanza n. 1251 con la quale, secondo il Giudice del lavoro, risulta “normativamente preclusa”, a prescindere, la possibilità di compensare debiti previdenziali con controcrediti di natura fiscale, anche se appartenenti a uno stesso soggetto. Nello specifico la società ricorrente aveva compensato crediti Iva (per la verità sub iudice della competente Commissione Tributaria Provinciale, fatto che però non rileva per quanto si dirà) con debiti previdenziali corrispondenti (contributi Inps) al fine del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) positivo. Il giudice di merito argomentava che il pagamento di debiti contributivi mediante compensazione con crediti di natura fiscale, non può trovare ragione giustificatrice nell’art. 8 L. 212/2000. Né, per identici motivi, è possibile sostenere che quest’ultima disposizione abbia innovato l’assetto normativo delineato dall’art. 17 D.Lgs. 241/1997, secondo cui per il pagamento “dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore … degli enti previdenziali”, è ammessa la facoltà di procedere ad una “eventuale compensazione dei crediti” solo in relazione ad obbligazioni...

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