Il DURC, ossia il documento unico di regolarità contributiva, interessa i lavori privati in caso di denuncia di inizio attività (DIA), negli appalti o sub appalti pubblici, per la concessione di finanziamenti pubblici, per il rilascio della SOA e per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori.
Il DURC ha validità nei confronti dell’Inps, dell’Inail e della Cassa Edile. Per quanto riguarda gli Istituti previdenziali ed assistenziali serve a certificare la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti; riguarda la regolarità dei pagamenti scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente la richiesta.
Per quanto riguarda la Cassa Edile la regolarità viene rilasciata alle condizioni seguenti:
regolarità del versamento contributivo e degli accantonamenti dovuti calcolati sulle retribuzioni degli operai relative al terzultimo mese antecedente la richiesta;
dichiarazione, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiori a quello contrattuale con la specifica delle assenze;
regolarità delle eventuali rateazioni in corso presso la Cassa edile.
Il DURC ha una validità di 120 giorni dalla data della verifica. Il DURC di congruità invece (art. 8, c. 10-bis D.L. 76/2020; Accordo CCNL 10.09.2020; nota CNCE 3.05.2022 n. 812) è stato introdotto al fine di verificare che l’incidenza dalla manodopera utilizzata sia congrua con...