Nei giorni scorsi ha tenuto banco su tutti gli organi di informazione il braccio di ferro tra Governo e sindacati a causa di una serie di scioperi proclamati nel settore dei trasporti. Lo scontro ha raggiunto il suo culmine con l’ordinanza di precettazione firmata dal Ministro delle Infrastrutture nella giornata del 17.11.2023 che ha scatenato le ire dei segretari delle organizzazioni promotrici dello sciopero, vale a dire CGIL e UIL, ma le agitazioni sono proseguite nei giorni successivi con la partecipazione di numerose sigle autonome.
La materia in questione è regolata dalla L. 146/1990, nata con l’intento di contemperare il diritto di sciopero dei lavoratori che operano nei settori dei servizi pubblici essenziali, con le esigenze della controparte datoriale.
Tali servizi sono definiti essenziali poiché inerenti a diritti dei cittadini di rilevanza costituzionale (non solo la libertà di circolazione ma, ad esempio, il diritto all’assistenza, all’istruzione, alla salute, ecc.), la cui regolamentazione è volta a garantire l’erogazione di un livello di prestazione ritenuto indispensabile.
I soggetti interessati da uno di questi settori, nel proclamare uno sciopero, hanno l’obbligo di comunicare con un preavviso di 10 giorni:
la durata;
le modalità di attuazione;
le motivazioni di astensione collettiva dal lavoro.
La comunicazione deve essere inviata non solo all’Amministrazione o...