Accertamento, riscossione e contenzioso 04 Marzo 2024

È di comodo l’immobiliare con immobili sfitti non giustificati

Al fine di disapplicare la disciplina degli enti non operativi nei confronti di società immobiliari con canoni non congrui, non è sufficiente dimostrare che il valore di mercato dei fabbricati è largamente inferiore al loro costo fiscale (Ag. Entrate, interpello 27.02.2024, n. 53).

La disciplina delle società non operative (art. 30 L. 724/1994) prevede un primo confronto (c.d. test di operatività) tra i proventi derivanti dall’attività d’impresa emergenti dalla contabilità (i c.d. ricavi effettivi), e quelli individuati (c.d. ricavi minimi presunti) applicando specifici coefficienti al valore (fiscale) dei beni immobili, delle partecipazioni e delle altre immobilizzazioni della società. Successivamente, solo per i soggetti che non hanno superato il test di operatività, trova applicazione la presunzione (legale e relativa) di un reddito minimo che viene determinato in rapporto al valore dei beni dell’impresa, ai quali sono applicati altri coefficienti. In questo contesto, il legislatore pone a carico del contribuente che non ha superato il test di operatività di dimostrare gli eventi oggettivi che gli hanno impedito di superarlo. Fatte tali premesse, il caso esaminato nell’interpello ha riguardato una società di gestione immobiliare proprietaria di negozi in un centro commerciale, in parte rimasti sfitti e in parte locati a canoni inferiori a quelli risultanti dalla applicazione della disciplina delle società di comodo. In questo contesto la società ha chiesto la disapplicazione della disciplina, sulla base della sussistenza di situazioni obiettive ed eccezionali (avverse condizioni di mercato) che avrebbero determinato l’impossibilità di...

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