Accertamento, riscossione e contenzioso 18 Agosto 2025

È illegittimo l’avviso all’accollante del debito tributario

L’ordinanza 31.05.2025, n. 14615 ha affermato che l’Amministrazione Finanziaria non può esercitare i poteri di accertamento e riscossione nei confronti dell’accollante, ma solo verso l’accollato in quanto unico soggetto passivo del tributo.

Il caso posto all’attenzione dei giudici di legittimità risulta di particolare interesse e riguarda un avviso di accertamento relativo a tributi locali emesso da un ente comunale notificato ad un soggetto che si era accollato il debito erariale di altro soggetto.

A seguito dei giudizi di merito sfavorevoli per il contribuente, quest’ultimo ricorre in Cassazione eccependo, tra i vari motivi, l’illegittimità dell’avviso notificato in quanto il soggetto passivo del tributo è l’accollato e non l’accollante.

I giudici di Cassazione accolgono il ricorso del contribuente e precisano innanzitutto che l’art. 8, c. 2 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), prevede la possibilità dell'accollo del debito d'imposta, escludendo però in modo esplicito che si possa verificare la liberazione del contribuente originario: “È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario”.
Le Sezioni Unite (sent. n. 28162/2008) hanno affermato che, laddove le parti abbiano assunto volontariamente l'impegno di pagare le imposte dovute da un terzo, in tal modo esse non hanno assunto la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale, quindi l'amministrazione finanziaria non può esercitare nei loro confronti i propri poteri di accertamento e di riscossione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale, non potendo quindi emettere atti impositivi, ma dovendo, invece, agire in via ordinaria per l'accertamento e l'adempimento dell'obbligo contrattuale.
Non si instaura dunque alcun rapporto tra l’ente fiscale e l’accollante. Tra le tante posizioni della giurisprudenza sul tema si ricordano le seguenti sentenze di Cassazione nn. 35094/2023; 9353/2024; 23934/2024; 3930/2025.

Proseguono i giudici ribadendo che è devoluta la cognizione della controversia sull'accollo alla giurisdizione del giudice ordinario proprio perché “non è in discussione il rapporto tra Fisco e contribuente, né è in discussione il potere impositivo del Fisco o il suo esercizio concreto, e neanche i presupposti soggettivi di tale fattispecie, ossia l'individuazione del soggetto passivo d'imposta” (Cass., sent. n. 4589/2020).

L’ordinanza conclude affermando che l'impugnato avviso di accertamento era affetto da nullità assoluta per carenza di potere impositivo nei confronti dell'accollante del debito tributario.