Come più volte ribadito dai giudici di legittimità, negli ultimi giorni anche la Corte di Cassazione (Sez. VI civile, sent. 19.06.2019, n. 16439 ) ha confermato il proprio indirizzo in forza del quale il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, effettuato dai contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento e al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate per effetto di una relatio perfecta.
Nel caso esaminato, come era stato dedotto dalla ricorrente e come era stato precisato dal Procuratore Generale, la clausola di deroga alla competenza territoriale, benché contenuta in un documento separato, era stata oggetto di un esplicito richiamo in contratto (con l'indicazione del suo contenuto: "Foro competente in via esclusiva Milano") ed era stata specificamente sottoscritta, unitamente ad altre condizioni, dalla ricorrente, che aveva dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto. Per effetto di questo richiamo e della stessa trascrizione del contenuto della clausola, l'elezione del foro esclusivo di Milano aveva assunto il valore di vero e proprio patto contrattuale. In tal caso, l'atto esterno veniva fatto proprio dagli stipulanti e messo su un piano di parità rispetto al contratto direttamente compilato e sottoscritto, equivalendo...