Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, una delle questioni più dibattute e controverse è la possibilità per l’amministrazione di transigere e conciliare sulle somme derivanti da ordinanze-ingiunzione.
In un parere del 2009 l’Avvocatura generale dello Stato aveva escluso tale evenienza correlandola alla condotta antigiuridica posta in essere dal contravventore. La sanzione amministrativa è infatti espressione di un potere/dovere dello Stato ineliminabile e incomprimibile, nel superiore interesse delle leggi statali poste a presidio del bene giuridico tutelato.
Tale potere, peraltro, non si esaurisce nella sola potestà di emanare il provvedimento sanzionatorio, ma si estrinseca anche nella corretta liquidazione di una somma, compresa tra i minimi e i massimi edittali previsti dalla norma di riferimento. Una volta esaurito tale potere con l’adozione del provvedimento, non sembrano residuare margini discrezionali in capo all’amministrazione che andrebbero ad inficiare la funzione repressiva/deterrente della sanzione stessa.
In un più recente parere del 21.02.2022, la medesima Avvocatura precisava che il predetto orientamento riguardava unicamente i casi di transazione stragiudiziale ex art. 1965 c.c. prescindendo, dunque, dalla pendenza di un giudizio e dall’iniziativa del giudice. Essa, pertanto, perveniva alle seguenti conclusioni:
le ragioni ostative espresse nel 2009 non...